12 ottobre 2008 - Il testo della proposta di legge per la riduzione delle tariffe

12 ottobre 2008

Relazione



Uno dei provvedimenti più efficaci per tutelare il potere di acquisto delle famiglie è quello di contenere i costi delle tariffe, evitando soprattutto che siano gravate da costi impropri del tutto indipendenti dal costo di erogazione dei servizi.

A questo proposito la presente proposta di legge si propone di eliminare alcuni costi inclusi in modo ingiustificato nelle bollette inviate alle famiglie dai gestori e dalle aziende esercenti pubblici servizi e di tutelare i consumatori rispetto ad alcune modalità di pagamento che favoriscono sempre le aziende e mai i cittadini.

Se molte famiglie italiane non riescono ad arrivare alla fine del mese questo dipende anche dal livello eccessivo dei costi per il pagamento di servizi essenziali come acqua, gas, elettricità e telefono. Secondo l’ultimo Rapporto annuale 2007 Istat, il 4,2 % delle famiglie non ha soldi per il cibo, il 16,8 per i vestiti necessari, il 9,4% ha arretrati nel pagamento delle bollette, il 38,7% non può permettersi una settimana di ferie in un anno, il 28,4% è incapace di far fronte a spese impreviste di circa 600 euro. Arrivano a fine mese con grande difficoltà il 14,6 % delle famiglie, il 20,1 con difficoltà, il 59,5% con qualche difficoltà. Solo il 5,9% arriva a fine mese con facilità o molta facilità.

Per aiutare le famiglie con maggiori difficoltà è indispensabile ridurre al più presto quelle spese fisse mensili che i cittadini devono pagare indipendentemente dai consumi effettuati e che, peraltro, rendono l’Italia il Paese con la luce, il gas ed i telefoni più cari di tutta Europa. Una situazione che va affrontata con assoluta urgenza per evitare di mandare sul lastrico milioni di famiglie italiane.

L’articolo 1 vuole rimediare, come già proposto da un disegno di legge del Governo del 2007 decaduto a causa della fine della legislatura, un problema sollevato da anni da molte associazioni del consumatori, affinché i soggetti gestori ed erogatori di servizi esentino gli utenti dal pagamento delle spese di spedizione della fattura, cosa assolutamente illegale in quanto l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, stabilisce all’ultimo comma che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”.

La tesi dei soggetti gestori è che la bolletta non sia una fattura ma un servizio a favore del cliente, quindi, siccome i corrispettivi delle prestazioni accessorie, se la prestazione principale è soggetta all’Iva, concorrono a formare la base imponibile, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, viene fatta pagare la spedizione della fattura maggiorata dell’ Iva. Nonostante i soggetti gestori abbiano perso molte cause non si è ancora potuto far valere a favore dei cittadini un loro diritto.

L’articolo 2 riguarda le tariffe dell’energia elettrica.

La prima voce che troviamo nella bolletta ENEL è relativa alla tariffa (per usi domestici e per altri usi), la quale rappresenta il consumo di energia elettrica (espressa in centesimi di euro per kWh consumato) nonché altri elementi che non sono rapportati al consumo.

In particolare nella bolletta si ritrovano le seguenti voci:

quota fissa, rapportata al periodo; quota potenza, rapportata ai kW impegnati; quota energia consumata, rapportata ai kW fatturati.

La quota fissa e la quota potenza vengono rapportate, in ciascuna bolletta, alla frazione dell’anno che corrisponde al periodo di fatturazione attraverso una semplice divisione. Nelle bollette bimestrali sono quindi addebitati due dodicesimi dell’importo annuale.

La quota per l’energia consumata viene applicata alla quantità di energia che risulta dalle letture effettive ( bollette di conguaglio) o che è stimata dall’esercente (bollette di acconto).

La tariffa include anche le componenti relative ai seguenti servizi:

trasmissione, si tratta di costi per il trasporto dell’energia elettrica sulla rete; distribuzione, si tratta di costi per la distribuzione dell’energia all’utente finale; misurazione, si tratta di costi di installazione e manutenzione del misuratore, nonché dei costi di rilevazione e registrazione delle misure.

Nella bolletta, all’importo relativo alla quota fissa, alla quota potenza e alla quota energia, sono aggiunte inoltre ulteriori componenti tariffarie che non sono specificamente indicate e non sono rappresentative del consumo di energia elettrica dell’utente finale. Tali componenti si distinguono in: componenti tariffarie A, che coprono gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico; componenti tariffarie UC, che coprono ulteriori elementi di costo del servizio elettrico (quali, ad esempio, la perequazione); componenti tariffarie MCT sono relative al finanziamento delle misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari.

Con l’articolo 2 della presente legge si intende abrogare l’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 83/03 di conversione del D.L. 25/03 che include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo combustibile e alle attività connesse e conseguenti; nonché l’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 83/03 di conversione del D.L. 25/03 che include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi all’attività di ricerca e di sviluppo finalizzati all’innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico.

Tenuto conto inoltre che sul consumo di energia elettrica espresso in kwh sono applicate le accise (imposte erariali) ed alcune addizionali (provinciale e comunale) si intende ancora con il presente articolo sopprimere l’IVA calcolata sugli altri oneri generali del sistema elettrico ancora presenti in bolletta, in quanto non abrogati dalla presente norma, nonché sulle accise ed addizionali.

L’articolo 3 riguarda alcune norme relative alle tariffe di telefonia fissa. In particolare si propone l’abolizione del canone di abbonamento indicato come costo della linea telefonica che Telecom Italia fa pagare ad ogni cliente. Canone che incide per 24,28 euro al bimestre ed viene pagato dagli utenti anticipatamente. L’articolo prevede l’obbligo per il gestore di pagare in caso si conguaglio all’utente i relativi interessi, nonché il pagamento di 15 euro per la mancata risposta in caso di reclamo.





Art. 1 (Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi).

1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:

a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione annua, dovuti dagli utenti in caso di ritardo o mancato pagamento; agli stessi è fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi altra natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta;

b) gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d’anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea;

c) nel caso di subentro nel contratto o voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, membri di una famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del DPR n.223/1989 o in caso di successione, lo stesso dovrà avvenire a titolo non oneroso.

2. I gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare purché residenti nella medesima abitazione nel periodo oggetto di mora.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori o le aziende esercenti pubblici servizi avviano una campagna di informazione presso gli utenti delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per tutti i servizi erogati da gestori o aziende esercenti pubblici servizi nei quali sia prevista la lettura periodica del contatore o una determinata periodicità nella fatturazione dei consumi, nel caso tali termini non siano rispettati per responsabilità delle aziende esercenti e questo determini una bolletta o una fattura superiore del 50% l’addebito delle ultime due bollette o fatture precedenti, il consumatore ha diritto di pagare il corrispettivo con rate successive, senza il pagamento di alcun interesse



Art. 2 (Tariffe energia elettrica)

1. E’ abrogato l’articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del Decreto legge 18 febbraio 2003 n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico così come convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003 n. 83.

2. L’IVA sugli altri oneri generali del sistema elettrico nonché sulle accise ed addizionali presenti in bolletta è soppressa.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti faranno carico al bilancio dello Stato.



Art. 3 (Tariffe telefonia)

1. Nessun canone di abbonamento è dovuto dall’utente per l’utilizzo della linea di telefonia fissa.

2. In caso di conguaglio, a qualunque titolo effettuato, a favore dell’utente è riconosciuto su tale somma il pagamento di interessi nella misura pari al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea.

3. E’ dovuto all’utente consumatore in caso di reclamo e di mancata risposta da parte dell’azienda che eroga il servizio nel termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento del reclamo stesso, un indennizzo automatico forfettariamente determinato in 15 euro. Il diritto di indennizzo non sostituisce l’obbligo di evadere il reclamo.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.













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