12 ottobre 2008 - Il testo della proposta di legge per i PACS

12 ottobre 2008

Relazione



La presente proposta di legge intende garantire ai cittadini italiani la possibilità di stipulare un patto civile di solidarietà al fine di organizzare la propria vita affettiva di coppia, al di fuori della regolamentazione civilistica prevista per il matrimonio, così come già avviene in molti paesi europei. L’esistenza di coppie di fatto rappresenta anche nel nostro Paese un fenomeno che ha ormai acquistato dimensioni socialmente imponenti nonostante sia largamente sottostimato dalle statistiche ufficiali, in quanto non esiste per le famiglie non tradizionali alcun vantaggio pratico a manifestarsi e rendere esplicito il rapporto di coppia.

La presente proposta di legge non intende imporre autoritativamente il nuovo istituto alle coppie di fatto che vogliano rifuggire da ogni vincolo giuridico, ma soltanto offrire una possibilità di scelta in più a chi desidererà usufruirne. Si tratta, in sostanza, di prendere atto che il pluralismo della nostra società non consente più, se non al prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle famiglie non tradizionali una drastica scelta fra due sole opzioni: il matrimonio tradizionale da una parte, l’assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e perfino di tutela in caso di eventi imprevisti dall’altra.

Non deve più accadere, a parere dei proponenti, che nel nostro Paese, a chi ha convissuto con una persona, magari per trent’anni, possa essere negato perfino il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale e che le famiglie di origine possano addirittura impedire al partner l’accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di agire; non deve più accadere che, attraverso l’istituto della riserva a favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l’esistenza; e, anche in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falcidiata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto, discriminazione aggravata dalla modifica del regime fiscale delle successioni. Non deve accadere che trattamenti punitivi di questo genere vengano previsti al solo fine di sanzionare le scelte di vita dei cittadini che semplicemente non ritengano adatta alla propria unione, o non condividano per alcuni suoi aspetti, la normativa matrimoniale vigente.

Ancora più grave è che un tale trattamento punitivo venga inflitto a persone omosessuali alle quali non è consentito accedere all’istituto del matrimonio.

La presente proposta di legge consente pertanto la regolamentazione giuridica dei rapporti affettivi e di coppia creatisi attraverso convivenze stabili, magari anche pluridecennali, di coppie sia eterosessuali che omosessuali.

La presente proposta di legge non è uno strumento atto a perseguire o a realizzare la parità di diritti per i cittadini omosessuali (parità pure prescritta e imposta da principi costituzionali secondo quanto disposto dagli articoli 3, primo comma, e 2 della Costituzione), ormai sempre più acquisiti alla coscienza civile giuridica europea.

Ciò non toglie, ovviamente, che la presente proposta di legge offre sia ai cittadini eterosessuali che omosessuali la possibilità di regolamentazione e di riconoscimento giuridico delle proprie unioni.

La regolamentazione dettata per il patto civile di solidarietà non si applica alle famiglie di fatto che intendano effettivamente rimanere tali, perché decise non solo a non applicare alla propria vita lo strumento della vigente legislazione matrimoniale, ma anche a non attribuire alla propria unione alcun carattere giuridicamente vincolante.

Infine, la presente proposta di legge non ha lo scopo di modificare in alcun modo lo status giuridico dei figli delle parti del patto civile di solidarietà. Si è voluto così togliere ogni pretesto alle campagne demagogiche da tempo in atto che brandiscono tale argomento come giustificazione al diniego di ogni riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali. Resta ovviamente il fatto che assicurare alle famiglie non tradizionali un nuovo strumento regolativo pattizio significa anche assicurare loro prospettive di maggiore stabilità e consistenza anche formali, a tutto vantaggio della condizione giuridica ed esistenziale di tutti i membri di tali famiglie, inclusi gli eventuali figli delle parti.

Dal punto di vista della posizione costituzionale delle famiglie non tradizionali va preliminarmente sfatata una leggenda, negli ultimi anni sempre più insistentemente propagata dagli avversari di qualunque forma di riconoscimento giuridico delle unioni familiari di tipo non tradizionale. Il primo comma dell’articolo 29 della Costituzione non pone alcun ostacolo a tale riconoscimento. La disposizione afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», ma nulla afferma e nulla vieta circa il riconoscimento di altre forme di convivenza familiare: e ciò per il semplice fatto che un tale riconoscimento non sarebbe suscettibile di modificare, limitare, compromettere o intaccare in nessun modo e in nessuna misura i diritti o la sfera di autonomia delle famiglie tradizionali.

Affermare in modo particolarmente solenne e impegnativo i diritti di qualcuno non equivale a vietare qualunque minimo riconoscimento dei diritti di qualcun altro; e comunque una così rilevante denegazione di diritti, per essere obbligatoria benché derogatoria rispetto a principi fondamentali della Costituzione, dovrebbe almeno essere stata formulata in modo espresso.

Questo non significa che, come già accennato, altre indicazioni, anche cogenti, non siano desumibili da altre disposizioni costituzionali. Una norma cardine dell’intero ordinamento costituzionale italiano come l’articolo 3, primo comma, che impone l’uguaglianza formale fra i cittadini come parametro fondamentale di legittimità della legge ordinaria, impone che situazioni giuridiche uguali siano trattate in modo uguale. Nella misura in cui situazioni giuridiche attinenti alle famiglie tradizionali siano identiche a quelle attinenti a famiglie non tradizionali, queste ultime devono essere trattate in modo identico. Non solo, quindi, l’articolo 29, primo comma, non impone un trattamento differenziato, ma la Costituzione vigente nel suo complesso - e in alcuni casi gli impegni internazionali dell’Italia - impongono, al contrario, parità di trattamento e parità di diritti.

E ancora, l’articolo 29, primo comma, colloca la tutela della famiglia nel quadro del sistema delle autonomie riconosciute alle «formazioni sociali intermedie». Tali «formazioni sociali», che dunque ricomprendono anche la famiglia (tradizionale e matrimoniale) come caso speciale, rivestono il ruolo essenziale di luoghi «ove si svolge la personalità» del singolo individuo, come recita l’articolo 2. Come tali esse sono i luoghi all’interno dei quali «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Che fra tali «formazioni sociali» possano riconoscersi anche le «famiglie di fatto» comincia ad essere riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

L’articolo 1. - (Finalità). Illustra lo scopo della proposta di legge che è quello di rendere esercitabile un diritto inviolabile dell’uomo e della donna (come prescrive l’articolo 2 della Costituzione) e cioè quello di realizzarsi pienamente in una relazione affettiva, senza che una condizione personale (qual è l’essere omosessuale) o una propria convinzione anche di carattere politico o religioso (che orienti i due partner eterosessuali di non contrarre matrimonio) sia loro di impedimento.

Articolo 2. - (Definizioni). - È importante sottolineare la portata innovativa nell’ambito del sistema contrattuale italiano della definizione di patto civile di solidarietà. Oggi in Italia i contratti devono rigorosamente avere contenuto di carattere patrimoniale. Senza questa innovazione legislativa due soggetti non possono allo stato attuale stipulare accordi relativi alle questioni di carattere non patrimoniale concernenti la loro convivenza.

Articolo 3. - (Presupposti). - I presupposti, elencati in questo articolo, stabiliscono i casi in cui alcune persone non possono contrarre un patto civile di solidarietà. Per esempio, non è possibile stipulare un patto civile di solidarietà tra un padre e una figlia, o tra due fratelli o sorelle. Tali divieti vengono chiamati dalla legge casi di incapacità speciale, nel senso che alcune persone in ragione delle loro qualità o delle relazioni di parentela o affinità che le legano non possono avere accesso al patto civile di solidarietà. L’articolo è strutturato sulla falsariga dell’articolo 87 del codice civile che prevede norme analoghe a proposito del matrimonio. Da notare che esplicitamente si commina, al contratto stipulato in violazione del presente articolo, la sanzione della nullità, che può essere rilevata anche dal pubblico ministero, che in genere è legittimato a sollecitare l’intervento giudiziale in materia di status delle persone.

Per contrarre un patto civile di solidarietà non è previsto alcun obbligo preventivo di convivenza tra i due futuri partner.

Articolo 4. - (Costituzione del patto civile di solidarietà). - L’articolo prescrive un obbligo di forma per la validità dell’atto. Se il contratto non viene stipulato nella forma dell’atto pubblico sottoscritto alla presenza dell’ufficiale dello stato civile è nullo, non essendo sufficiente un semplice contratto stipulato in forma privata. La procedura per la sottoscrizione e la registrazione del patto civile di solidarietà prevede che venga presentata una domanda in carta libera all’ufficiale dello stato civile del comune in cui almeno uno dei due contraenti sia residente.

La domanda deve contenere esplicitamente particolari obblighi. Dal momento dell’iscrizione nel registro, e fino all’annotazione dell’avvenuto scioglimento, il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi, quindi potrebbe non regolare esclusivamente i rapporti tra le parti contraenti, ma anche i rapporti giuridici tra le stesse e i terzi. Per costituire, modificare o cancellare un patto civile di solidarietà non devono essere pagati tributi, bolli, diritti di segreteria e quant’altro.

Articolo 5. - (Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà). - Sul modello dell’articolo 98 del codice civile, si regola con quest’articolo la fattispecie del rifiuto da parte del pubblico ufficiale a ricevere e iscrivere un patto civile di solidarietà. Il rifiuto deve essere scritto e motivato. Tale atto è impugnabile con un ricorso dinanzi a un tribunale ordinario, perché pur essendo il patto un atto amministrativo riguarda la materia dei diritti soggettivi.

Articolo 6. - (Norme applicabili al patto civile di solidarietà). - Il comma 1 del presente articolo introduce una norma di chiusura, perché rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di contratti per regolare tutti gli aspetti connessi alla stipulazione di un patto civile di solidarietà. Il comma 2 è in linea con il principio per cui gli atti personalissimi non tollerano l’apposizione di termini e condizioni.

Articolo 7. - (Contenuto del contratto). - Questa importante norma, a differenza della precedente, definisce il contenuto non patrimoniale del patto nella regolazione dei rapporti personali dei partner. La collaborazione alla vita di coppia è un dovere, ma lo sforzo dei contraenti non si può spingere al di là delle proprie capacità e possibilità. In ogni caso tale sforzo deve essere volto a favorire la solidarietà e la comunione all’interno della vita di coppia.

Articolo 8. - (Regime patrimoniale). - Le scelte di natura patrimoniale sono rimesse del tutto o quasi alla volontà delle parti. Se i partner nulla convengono a tale proposito, ad essi si applicherà automaticamente il regime patrimoniale della separazione dei beni, regolato dal codice civile. In alternativa potranno liberamente scegliere se il regime degli acquisti realizzati dopo la costituzione del patto civile di solidarietà ricadano in un regime di comunione ordinaria o legale, il che comporta differenze di regime soprattutto nell’eventualità dello scioglimento della comunione stessa. La scelta del regime patrimoniale va annotata a margine dell’iscrizione nel registro dello stato civile.

L’articolo si preoccupa anche di prevedere un obbligo di contribuzione alla vita di coppia, a cui però le parti possono derogare.

Articolo 9. - (Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale). - Essendo il patto civile di solidarietà valido anche nei confronti dei terzi e dello Stato dal momento dell’iscrizione nel registro dello stato civile, questa norma prevede che, a loro tutela, le modifiche al contenuto patrimoniale sono opponibili ai terzi solo dal momento della loro annotazione nel registro dello stato civile.

Articolo 10. - (Malattia e decisioni successive alla morte). - La norma prevede che a colui che abbia stipulato un patto civile di solidarietà sia consentito di prendere tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, nonché alle modalità di svolgimento della cerimonia funebre qualora il soggetto interessato non le abbia precedentemente prese con un testamento biologico o delegato a un soggetto diverso dal partner con una procura sanitaria. Qualora fosse necessario nominare un amministratore di sostegno, l’articolo 2, comma 2, della legge dispone, introducendo l’articolo 403-bis del codice civile, che la persona legata ad altra da un patto civile di solidarietà è equiparata al coniuge.

Articolo 11. - (Diritti successori). - Solo nel caso in cui il defunto non abbia fatto testamento, al partner a lui legato da un patto civile di solidarietà si applicheranno le norme sulla successione legittima (articolo 565 e seguenti del codice civile) e in particolare l’articolo 581 e seguenti, previsti per la successione del coniuge. Qualora, invece, il defunto abbia fatto testamento, sarà quest’ultimo a fare fede.

In ogni caso, il partner che sopravvive avrà il diritto di abitare nella casa che occupava con il partner defunto, qualora questa fosse al momento della morte di proprietà del defunto o di entrambi, per la durata di un anno.

Articolo 12. - (Diritto al lavoro). - Questa norma opera una sostanziale equiparazione tra soggetti sposati e soggetti che hanno stipulato un patto civile di solidarietà. Qualora, infatti, lo status di coniuge sia titolo per l’inserimento in graduatorie occupazionali o per l’inserimento in categorie privilegiate di disoccupati o sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, lo stesso avverrà per chi avrà stipulato un patto civile di solidarietà, a condizione che questo risulti iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni.

Articolo 13. - (Militari e Forze dell’ordine). - Grazie a questa norma, la sottoscrizione di un patto civile di solidarietà comporterà la possibilità di ottenere tutti i benefìci legati all’appartenenza a un nucleo familiare. Si potrà finalmente ottenere, per quanto riguarda in particolare le convivenze di militari omosessuali, che queste possano manifestarsi in piena dignità ed essere equiparate per determinati fini alle coppie sposate eterosessuali.

Anche in questo caso è previsto che il patto civile di solidarietà duri da almeno due anni, così che non vi siano dubbi sulla serietà e la stabilità dell’unione.

Articolo 14. - (Disciplina fiscale e previdenziale). - Con questa norma la pensione di reversibilità, per esempio, spetterà al partner solo se il patto civile di solidarietà dura da almeno due anni, mentre nel caso del matrimonio è sufficiente che questo duri anche da un solo giorno.

Più in generale nelle materie indicate dal presente articolo (fisco, lavoro, previdenza, pensioni) sono riconosciuti anche ai componenti di un patto civile di solidarietà i diritti, le forme di tutela, di vantaggio e protezione che la legislazione ad ogni livello assegna alle persone in considerazione dell’appartenenza a un nucleo familiare.

La durata minima di due anni del patto civile di solidarietà rappresenta l’elemento probante della serietà e della stabilità dell’unione.

Articolo 15. - (Assistenza sanitaria e penitenziaria). - Per la prima volta, in maniera espressa, il legislatore precisa chi possa stare vicino al malato o assistere un carcerato, legittimando indirettamente il coniuge dato che una norma espressa in tale senso ancora non esisteva e contemporaneamente il partner di un patto civile di solidarietà.

Articolo 16. - (Scioglimento del patto civile di solidarietà). - La norma prevede le diverse modalità di scioglimento del patto civile di solidarietà, ed è improntata al massimo della velocità e all’assenza di formalismo. La morte, il matrimonio, e ovviamente il mutuo consenso, fanno sciogliere automaticamente il patto.

Articolo 17. - (Provvedimenti riguardo ai figli comuni). - In caso di scioglimento del patto e in presenza di figli nati tra due cittadini eterosessuali contraenti il patto stesso, la norma stabilisce che, in mancanza di accordo, sia il giudice ad adottare i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli, ai sensi degli articoli del codice civile che dispongono allo stesso modo nel caso di figli nati all’interno del matrimonio.

Articolo 18. - (Effetti patrimoniali dello scioglimento). - È rimessa alla libertà delle parti la determinazione delle conseguenze economiche della fine del rapporto, che possono essere indicate direttamente nel patto civile di solidarietà.

Tuttavia, nei casi in cui sulle questioni patrimoniali relative alla fine del rapporto dovessero nascere tra i partner delle controversie, la norma prevede una competenza funzionale del tribunale.

Articolo 19. - (Disposizioni di diritto internazionale privato). - Con questa norma si intendono adottare quelle norme di diritto internazionale privato rese necessarie dal proliferare di istituti giuridici simili al patto civile di solidarietà presenti in quasi tutti gli Stati europei.

Articolo 20. - (Permesso di soggiorno per motivi familiari e acquisto della cittadinanza italiana). - Il comma 1 dell’articolo 20, in materia di disciplina dell’immigrazione e per quanto riguarda il permesso di soggiorno degli stranieri per motivi familiari, equipara la posizione del coniuge a quella del partner di un patto civile di solidarietà.

In questo modo lo straniero che soggiorni regolarmente in Italia da almeno un anno ad altro titolo e che contragga un patto civile di solidarietà con un cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione europea o con un cittadino straniero regolarmente soggiornante, potrà ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ma dovrà effettivamente convivere con il partner.

Con il comma 2 dell’articolo 20 la norma sull’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero viene novellata, prevedendo come presupposto per l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero anche la sottoscrizione di un patto civile di solidarietà, unitamente alla circostanza di aver risieduto in Italia per almeno cinque anni.

Articolo 21. - (Modifiche al codice civile). - Per la sostanziale equivalenza degli interessi coinvolti sia nel caso sussista un matrimonio sia nel caso tra le parti sia stato stipulato un patto civile di solidarietà, la presente norma prevede che i partner di tale patto:

godano dei benefìci di legge concessi ai coniugi nell’ambito dell’impresa familiare (articolo 230-bis del codice civile);

siano equiparati ai coniugi qualora sia necessario nominare un amministratore di sostegno;

abbiano il dovere reciproco di fornirsi gli alimenti in caso di bisogno, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto civile di solidarietà. Tale dovere cessa immediatamente qualora il partner bisognoso contragga matrimonio o un nuovo patto;

godano della sospensione della prescrizione durante la durata del patto.

Articolo 22. - (Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392). - Si tratta della legge sulla locazione degli immobili urbani. Al partner di un patto civile di solidarietà viene riconosciuto il diritto di subentrare nel contratto di locazione stipulato dal proprio/a compagno/a al momento del suo decesso.

Articolo 23. - (Modifiche al codice penale). L’articolo 307 del codice penale prevede che chi presti assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata non sia punibile se commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. L’articolo 384 del codice penale elenca una serie di articoli disciplinanti reati contro l’amministrazione della giustizia e prevede che in tali casi non sia punibile chi commetta il fatto per salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave danno alla libertà o all’onore. Il presente articolo intende estendere le suddette esenzioni a chi commetta il fatto in favore di un convivente di fatto o della persona cui è legato da un patto civile di solidarietà.

Articolo 24. - (Modifiche all’articolo 199 del codice di procedura penale). - Con questa norma i conviventi di fatto o i partner di un patto civile di solidarietà potranno astenersi dal deporre nel caso in cui l’imputato o il coimputato del medesimo reato sia il proprio partner.



Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1. (Finalità).

1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell’ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.



Art. 2. (Definizione)

1. Ai fini della presente legge per «patto civile di solidarietà» si intende l’accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato allo scopo di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune.



Capo II - PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ



Sezione I - CONDIZIONI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ



Art. 3. (Presupposti).

1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un patto civile di solidarietà.

2. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà fra loro le persone indicate nei commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile.

3. Il divieto previsto dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’articolo 87 del codice civile non opera quando i contraenti il patto civile di solidarietà sono dello stesso sesso.

4. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 87 del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà sono di sesso diverso.

5. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata da un patto civile di solidarietà.

6. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma 5.

7. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi ha interesse o del pubblico ministero.



Art. 4. (Costituzione del patto civile di solidarietà).

1. Il patto civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile.

2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocate per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà.

3. Nell’istanza ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dichiara la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 3 della presente legge.

4. È fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà entro e non oltre un mese dalla data di presentazione dell’istanza.

5. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile convoca i contraenti nel termine di dodici ore dalla ricezione dell’istanza.

6. L’ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su tre esemplari originali del patto civile di solidarietà, trattenendone uno presso di sé e procede immediatamente a iscriverlo nel registro dello stato civile.

7. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nei registri dello stato civile e fino all’annotazione dell’avvenuto scioglimento.

8. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 3.

9. Tutti gli atti necessari alla costituzione, alla modificazione e alla cancellazione del patto civile di solidarietà sono esenti da tributo.



Art. 5. (Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà).

1. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà.

2. Contro l’eventuale rifiuto, da motivare per iscritto, è ammesso ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio entro un mese dal deposito.

3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di presiedere alla sottoscrizione del patto civile di solidarietà e di iscriverlo nei registri.

4. Nella stessa sentenza di cui al comma 3 il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell’amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.



Sezione II - EFFETTI E MODIFICHE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ



Art. 6. (Norme applicabili al patto civile di solidarietà).

1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.

2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.



Art. 7. (Contenuto del contratto).

1. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha il dovere di collaborare alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità.



Art. 8. (Regime patrimoniale).

1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.

2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.

3. I contraenti del patto civile di solidarietà possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:

a) la comunione legale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;

b) la comunione convenzionale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.

4. Il regime patrimoniale scelto deve essere annotato a margine dell’iscrizione nel registro dello stato civile.

5. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le norme del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.



Art. 9. (Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale).

1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà devono essere modificati, a pena di nullità, nelle stesse forme di cui all’articolo 4 e sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nei registri dello stato civile.



Art. 10. (Malattia e decisioni successive alla morte).

1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.



Art. 11. (Diritti successori).

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II, titolo II, capo II, del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi alla persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà.

2. Al contraente di un patto civile di solidarietà che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l’arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima sia nel caso di successione testamentaria, per la durata di un anno.



Art. 12. (Diritto al lavoro).

1. Nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni, tali diritti sono estesi anche ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.

2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, a parità di condizioni la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.



Art. 13. (Militari e Forze dell’ordine).

1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle Forze dell’ordine connessi con l’appartenenza a un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.



Art. 14. (Disciplina fiscale e previdenziale).

1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto a un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile e stipulato da almeno due anni.

2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall’appartenenza a un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni rispetto al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale.

3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto da almeno due anni nel registro dello stato civile tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un’attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado e dai contratti collettivi o individuali di lavoro.



Art. 15. (Assistenza sanitaria e penitenziaria).

1. Le parti di un patto civile di solidarietà hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all’assistenza sanitaria e penitenziaria.



Sezione III - SCIOGLIMENTO DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ



Art. 16. (Scioglimento del patto civile di solidarietà).

1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di una delle parti ovvero se una delle parti contrae matrimonio.

2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all’altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In questo caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica. È nullo l’accordo con il quale le parti escludono l’esistenza di tale diritto, anche quando l’esclusione riguarda entrambi i contraenti.

3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento del patto civile di solidarietà:

a) in caso di morte o di susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne ha interesse;

b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;

c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, dietro presentazione dell’originale dell’atto notificato.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima delle annotazioni di cui al comma 3.



Art. 17. (Provvedimenti riguardo ai figli comuni).

1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, l’affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli comuni dei contraenti, se vi è disaccordo, sono disposti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile.



Art. 18. (Effetti patrimoniali dello scioglimento).

1. Con il patto civile di solidarietà le parti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto stesso.

2. In caso di disaccordo tra le parti la controversia è di competenza del tribunale.





Sezione IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO



Art. 19. (Disposizioni di diritto internazionale privato).

1. Possono concludere un patto civile di solidarietà in Italia, ai sensi della presente legge, un cittadino straniero e un cittadino italiano fra loro, o due cittadini stranieri.

2. All’estero, la costituzione del patto civile di solidarietà tra due persone, di cui almeno una di cittadinanza italiana, e la modificazione del medesimo patto, sono assicurate dalle rappresentanze consolari e diplomatiche italiane ai sensi della presente legge.

3. Dopo l’articolo 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - (Condizioni per costituire il patto civile di solidarietà e l’unione civile o registrata). - 1. La capacità per costituire un patto civile di solidarietà, un’unione civile o registrata o un altro istituto affine e le altre condizioni per la loro validità sono regolate dalla legge del luogo ove il patto è stato concluso o l’unione è sorta.».

4. All’articolo 28, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti parole: «, il patto civile di solidarietà, l’unione civile o registrata ed ogni altro istituto affine». Conseguentemente alla rubrica del medesimo articolo, dopo la, parola: «matrimonio», sono aggiunte le seguenti: «e delle unioni non matrimoniali».

5. Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà o da unione civile o registrata).

1. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine sono regolati dalla legge nazionale comune. In mancanza di cittadinanza comune o in caso di più cittadinanze comuni, si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l’unione è stata celebrata.

2. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine, qualora non siano disciplinati dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

3. In deroga al comma 1, sono altresì retti dalla legge italiana gli effetti del patto civile di solidarietà, dell’unione civile o registrata o di altro istituto affine sulla titolarità dei beni mobili che si trovano in Italia, nonché gli effetti di atti di disposizione compiuti su tali beni, qualora siano più favorevoli al terzo contraente di buona fede».

6. Dopo l’articolo 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (Scioglimento del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata).

1. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata è regolato dalla legge nazionale comune delle parti contraenti al momento della domanda di scioglimento; in mancanza si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l’unione è stata celebrata.

2. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata, qualora non sia previsto dalla legge straniera applicabile, è regolato dalla legge italiana».

7. L’articolo 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata). - 1. In materia di nullità di annullamento, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’articolo 3, anche quando uno dei coniugi o delle parti contraenti di un patto civile di solidarietà o di un’unione civile o registrata è cittadino italiano, il matrimonio è stato celebrato in Italia o il patto è stato concluso in Italia o l’unione è stata registrata in Italia».



Sezione V - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRAENTE STRANIERO



Art. 20. (Permesso di soggiorno per motivi familiari e acquisto della cittadinanza italiana)

1. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o un patto civile di solidarietà»;

b) al comma 1-bis dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o al patto civile di solidarietà»;

c) al comma 5, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o del patto civile di solidarietà».

2. All’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Lo straniero o l’apolide che ha stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando ha risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della Repubblica purché il patto stesso non abbia perso per qualsiasi motivo efficacia prima del deposito dell’istanza all’autorità competente a dichiarare l’acquisto della cittadinanza».



Capo III - DISPOSIZIONI FINALI



Art. 21. (Modifiche al codice civile).

1. All’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: «il coniuge», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà».

2. Nel libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, all’articolo 404 è premesso il seguente:

«Art. 403-bis. - (Persone unite da un patto civile di solidarietà). - Ai fini delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata un patto civile di solidarietà è equiparata al coniuge».

3. All’articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo le parole: «il coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o la persona legata da patto civile di solidarietà».

4. All’articolo 438 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La persona che è stata legata da un patto civile di solidarietà è tenuta a prestare gli alimenti all’altra parte contraente, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento in cui l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà».

5. All’articolo 2941 del codice civile, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) tra le persone legate da patto civile di solidarietà».



Art. 22. (Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un patto civile di solidarietà, gli succede nel contratto la parte superstite del medesimo patto».



Art. 23. (Modifiche al codice penale).

1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell’altra parte di un patto civile di solidarietà, ovvero della persona cui è legato da un’unione di fatto».

2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte di un patto civile di solidarietà o l’altra persona cui è legato da un’unione di fatto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».



Art. 24. (Modifiche all’articolo 199 del codice di procedura penale).

1. All’articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o l’altra parte di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un’unione di fatto con l’imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre»;

b) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «e di altri soggetti».



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