PER LA COERENZA DEL VASSALLUM AI 4 SUOI OBIETTIVI - di Nicola Savino, già componente della Commissione AA Costituzionali Camera
07 dicembre 2007
Il Vassallum, opportunamente reso noto dal Riformista, sottolinea-finalmente-la virtù maggioritaria del proporzionale in “arene”da 12,14 o 16 seggi. Su questa base virtuosa s’innesta però l’intreccio “tedesco” tra collegio uninominale e circoscrizioni a lista bloccata, in chiara contraddizione con l’obiettivo n.1):ch’è di “consentire agli elettori di..giudicare.. i candidati”.A cosa serve quest’invenzione se non a confermare la chiusura oligarchica che connota la Seconda Repubblica? Non è infatti più “corretta”-in tutti i sensi- la preferenza rispetto alle primarie?Quella non è mai degenerata nei collegi piccoli (controllabili gli atti dell’apposita Giunta );queste,invece, “godono” di procedure private che,non difficile immaginare,produrrebbero non soltanto a Napoli o Palermo “liste dei primaristi organizzati”,al soldo dei facoltosi di ciascun partito; violano platealmente la segretezza del voto e,infine,se evitati tali e tanti limiti,promana dalle dirigenze. Nemmeno appare robusto argomentare pro blocco liste con l’ “impresentabilità..per più di otto nomi”,cioè per questione di spazi sulla scheda (sic!),mentre si tratta di riconoscere il diritto di “giudicare” fra gli otto. A ricercare davvero la pienezza degli obiettivi,la modifica degli artt 2-3-59-77-82 ed 83 del D.P.R. 30 marzo 1957,n°361 consentirebbe il diritto di tribuna con la semplice ammissione ai resti senza condizioni!Cosa osta alla verifica di quest’ipotesi che “preserva la (medesima) dinamica bipolare”e dà reali possibilità agli altri 3 obiettivi dichiarati? Il rifiuto di tutta la Prima Repubblica si accanì anche contro l’uninominale per il Senato,che pur non era stato sottoposto né a critiche né a referendum;e ben si combinava,differenziandosi,con il plurinominale alla Camera. Ora il Vassallum,che pur si fonda sul collegio virtuoso,elude il plurinominale maggioritario con preferenza: per gattopardismo a favore delle oligarchie o per soddisfare -con il richiamo tedesco- ad una parvenza di europeismo. Oppure, a ben vedere, per entrambi?
Di seguito il testo della modifiche cui si è fatto cenno.
Art. 1 (Costituzione dei collegi) Il secondo comma dell’articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,n.361(che si richiama in vigore)è sostituito dal seguente:”I Collegi,che sono multipli di quelli attualmente finalizzati alla elezione dei Collegi provinciali,sono sostituiti in modo che ad ognuno di essi vengano attribuiti non più di (1)….deputati.Allo scopo di assicurare la piena coincidenza dei Collegi con l’area regionale,tale attribuzione può essere variata anche con l’aumento fino ad un massimo di(1)…seggi”
Art.2 (Revisione del numero dei seggi attribuiti ai collegi).
Art.3-(Collegio unico regionale e Collegio unico nazionale)1-Il quarto comma dell’articolo 2 del T.U.……è sostituito dal seguente:”Il complesso delle circoscrizioni elettorali di ogni regione,anche quando corrisponde ad una singola circoscrizione,forma il Collegio unico regionale ai fini della utilizzazione dei voti residuali nei singoli Collegi”.”-Dopo il quarto comma dell’art.2 del citato T.U……,è aggiunto..:”Il complesso dei Collegi regionali forma il Collegio unico nazionale ai soli fini dell’assegnazione dei voti non utilizzati nei Collegi regionali”
rt4-(Attribuzione dei seggi)-Il numero 2)del primo comma dell’art.77 del T.U…..è sostituito dal seguente:”2)procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse.A tal fine,divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione,ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale:nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce,quindi,ad ogni lista tanti seggi quante volte il q.e. risulti contenuto nella cifra elettorale di ciscuna lista. I seggi non assegnati verranno attribuiti al Collegio u. regionale” 2.Il n.4)del primo comma dell’art 77 del T.U….è sostituito….”4)comunica all’Ufficio elettorale regionale,a mezzo estratto verbale,il quoziente elettorale circoscrizionale,il numero dei seggi non attribuiti ….,e,per ciascuna lista,il numero dei candidati in essa compresi,la cifra elettorale,il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui”
Art 5-(Utilizzo dei resti in sede di Collegio unico regionale)1-Dopo l’art.82 del T.U…..è aggiunto il seguente:Art.82-bis-L’ufficio centrale regionale,ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali,determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista,sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno. Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra tutte le liste. A tal fine,procede alla somma dei predetti seggi e,per ogni lista,alla somma dei voti residuati per il numero dei seggi da attribuire:nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente:il risultato corrisponde al numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Comunica all’Uff.centrale nazionale”… che assegna con identica procedura .
Art 6-Il sec comma art 59 T.U. è sostituito “L’elettore può manifestare non più di due preferenze ..nella lista votata…Non più di una in liste che manchino della specifica indicazione del capolista..
Nota 1-Determinabili in sede di trattativa e per la corrispondenza alle dimensioni regionali minori.