MORTI SUL LAVORO, LE FONTI LEGISLATIVE E CULTURALI DELLA SICUREZZA di Antonio De Marco

27 marzo 2008

MORTI SUL LAVORO, LE FONTI LEGISLATIVE E CULTURALI DELLA SICUREZZA di Antonio De Marco

L’acceso dibattito nazionale sui frequenti infortuni sul lavoro, impone una serie di riflessioni : la battaglia si può vincere solo se tutti i soggetti si pongono sul piano collaborativo. E’ necessario conoscere e distinguere diritti e doveri e risalire alle fonti del complesso normativo. E’ necessario istituire corsi di alfabetizzazione alla sicurezza. - etica e sicurezza sul lavoro : ricominciare dall’inizio, ovvero dalla scuola. Risulta persino ridondante evocare quanto riportano le cronache quotidiane in materia di infortuni sul lavoro anche con tragico epilogo. Purtroppo ogni anno in Italia si regista circa 1 milione di infortuni sul lavoro di cui circa 1000- 1200 mortali e 25.000 afflitti da patologia correlata al lavoro. E’ purtroppo vero che il nostro paese attraversa declino industriale, economico e sociale, ma è paradossale che il fenomeno degli infortuni sul lavoro sia stato rilevante anche in altre epoche storico – economiche : c’è da chiedersi come sia possibile che nel cosiddetto paese delle partite iva, ovvero delle imprese ( in Italia ci sono 4 milioni di imprese contro circa 2 milioni della Germania e 2 milioni della Francia ) un tale fenomeno non sia stato drasticamente ridotto, nonostante la pregressa ( e per certi versi idonea ) mole legislativa e quella recente basata sul recepimento di direttive europee. Lo scenario produttivo italiano è caratterizzato dall’essere costituito da una forte frammentazione imprenditoriale : il 95% delle imprese è da considerare di piccola e piccolissima dimensione, ovvero con un numero di addetti compreso tra 0 e 5 ; se questo è segno di intrapresa e vitalità, bisogna anche ammettere che rende più difficile la razionale applicazione di un sistema per la gestione della sicurezza e salute. Questo diventa tanto più difficile quanto più i soggetti imprenditore, datore di lavoro , lavoratore autonomo, lavoratore subordinato, risultano non bene predisposti , scolasticamente – professionalmente, verso la cultura della sicurezza; ancora oggi tutti i soggetti ( compresi i lavoratori ! ) a causa di insufficiente formazione, sono scarsamente preparati nei riguardi di sicurezza e salute. L’ingegnere, l’architetto e la sicurezza Il dibattito in corso sul miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro, deve passare attraverso la realizzazione di un sistema che non può prescindere dai progettisti : la figura dell’ingegnere e dell’architetto sono essenziali per coprire i ruoli nella fase di progettazione degli ambienti e produzione dei beni ( vedasi ergonomia e sicurezza edifici , impianti e prodotti ) e nella organizzazione e gestione dei luoghi di lavoro e dei cantieri. Le cosiddette micro imprese hanno bisogno di assistenza e sostegno tecnico e formativo e gli ingegneri, data la formazione interdisciplinare, possono assolvere a tale compito: occorre però che essi indossino anche la veste dell’umiltà e del servizio etico, morale, sociale : nell’epoca della globalizzazione può essere gratificante operare in piccolo, se questo comporta positivo contributo alla nobile causa del miglioramento della sicurezza. Nella sua semplicità, la sicurezza sul lavoro è materia articolata e complessa ove si intreccia il sapere, con il modo di pensare, il modo di essere e di fare, il modo di organizzarsi; ogni soggetto, ovvero datore di lavoro, lavoratore subordinato, lavoratore autonomo, entra in relazione con l’ambiente fisico- sociale – economico e la conoscenza elementare dei meccanismi che stanno alla base delle suddette relazioni, nonché la capacità di stabilire rapporto ( uomo – ambiente ; uomo – macchina ; uomo – mestiere ) sono di fondamentale importanza. Benché la tecnologia sia mediamente idonea, gli infortuni che avvengono nel nostro paese sono purtroppo dovuti ad una pluralità di motivi : non adeguata organizzazione e carenza delle procedure esecutive, non adeguato utilizzo degli apprestamenti e delle attrezzature di lavoro, non adeguata conoscenza e manutenzione degli ambienti e degli impianti, e soprattutto insufficienza di formazione e informazione degli operatori a tutti i livelli e quindi sottovalutazione della probabilità degli eventi del binomio rischio- pericolo. E’ sorprendente che molte volte non è ben individuata e riconosciuta l’interazione basilare tra i vari soggetti : ovvero tra committente e ditte / imprese, tra imprese ( ad esempio appaltatore e sub- appaltatore ) tra impresa ovvero datore di lavoro e lavoratore, tra lavoratori e l’ambiente ( sia esso un luogo fisso o un cantiere ) con tutte le sue installazioni e tecnologie, ed infine tra lavoratori. Il lavoro ha un elevato contenuto etico perché conferisce dignità e dimensione morale a chi, imprenditore, lo organizza ed a chi, lavoratore, lo esegue : il contenuto etico si concretizza solo se viene svolto in condizioni di naturale, intrinseca sicurezza, senza danno per alcuno. Tutti i soggetti coinvolti, hanno ruolo attivo, hanno diritti e doveri, e quindi di ciascuno devono essere esaltati la presenza, la responsabilità, la gratificazione, la personalità, ovvero nel complesso rapporto deve essere dominante il fattore umano. Purtroppo nel nostro paese, a fronte del preesistente ed efficace quadro legislativo ( vedasi DPR 547/1955 - DPR 303/1956 - DPR 164/1956 ecc..) il sistema scolastico ha saltato alcuni passaggi formativi basilari ( in particolare la parte riferita alla forma mentis rivolta alla analisi del rischio safety ed in genere ai temi della sicurezza e della prevenzione ) con il risultato che, oggi, il lodevole impegno delle imprese e dei lavoratori non bastano, perché il ritmo del quotidiano tecnologico, rende più difficoltoso l’orientamento nel mondo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri, sia per i datori di lavoro e sia per i lavoratori. E’ necessario riprendere quelle importanti iniziative di preparazione e aggiornamento che fino a qualche anno addietro andavano sotto la generica denominazione di addestramento. Si vuole qui tentare un percorso, risalendo dalle radici, per stabilire le tappe fondamentali della legislazione di base connessa con l’espletamento di attività e tutela della persona ( cittadino, lavoratore, datore di lavoro, ecc.) e per indicare le responsabilità civili e penali sottese all’argomento, come riportate nel Codice civile e nel Codice penale. - Le fonti ispiratrici in materia di sicurezza Le prime notizie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, risale alla fine del 1800, allorché un gruppo di illuminati imprenditori milanesi si occupò del problema sino a costituire un organismo che, a livello nazionale, si doveva occupare della prevenzione e degli infortuni sul lavoro. La prima legge nazionale risale al 1898; invece dal 1920 al 1930, sull’onda delle organizzazioni corporative, furono emanate leggi varie che miravano a vigilare sia sotto il profilo meramente tecnico e sia su quello antinfortunistico. Tuttavia, nel varo della Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, venne definitivamente affermato il diritto alla salute da parte dei cittadini , intesa come fondamentale diritto singolo ma di interesse della collettività, in colleganza con il diritto al lavoro. Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività …… Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza , alla libertà,alla dignità. Per quanto attiene la problematica della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i principi dettati da questi articoli hanno trovato esplicitazione ed effettività tecnica in diversi disposti legislativi ed in particolare nel DPR 547/55 che tra l’altro già dal 1955, fissava obblighi per i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori. Tali obblighi, sono stati poi ripresi, rinforzati ed esaltati dalla legislazione derivante dalla UE ( vedasi D.Lvo 626 /96 ecc.. ) ma purtroppo non hanno ancora trovato allocazione o posizione ufficiale nell’insieme delle inter – relazioni con il paradosso che le elementari regole degli obblighi non sono ( sufficientemente ) istintivamente, culturalmente, civicamente conosciute ed osservate. Al pari della Costituzione, altro punto cardine è costituito dal Trattato che istituisce la Comunità Europea CEE – UE, ove stabilisce che gli obiettivi della Comunità e degli Stati membri, sono la promozione dell’occupazione ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Per conseguire tali obiettivi, la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri nel miglioramento, in particolare, dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori . La Carta fondamentale dell’Unione Europea , secondo la proclamazione solenne fatta in Nizza il 07 dicembre 2000, prevede : Art. 15 – Libertà professionale e diritto di lavorare 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione. Art. 16 – Libertà d’impresa E’ riconosciuta la libertà d’impresa, conformante al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Art. 23 – Parità tra uomini e donne La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Art. 31 – Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Art. 32 – Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Il lavoro è vietato. L’età minima per l’ammissione non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minare la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale o sociale o che possa mettere a rischio loro istruzione. Art. 37 – Tutela dell’ambiente Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformante al principio dello sviluppo sostenibile. Le declaratorie sopra riportate, prevedono in tutta la loro compiutezza, datori di lavoro e lavoratori devono essere figure professionali formati per senso etico, civico, arte o mestiere: gli elementi peculiari sono la responsabilità fedeltà, la diligenza ed il saper fare. - Le elementari disposizioni del Codice civile Ovviamente nell’ambito della attività imprenditoriale o subordinata, non si può prescindere dalle interazioni e implicazioni che necessariamente si hanno con altri soggetti ( committenti, consumatori, ecc.. ). Il Codice Civile ( edizione originaria in G.U. 4 aprile 1942 n. 79 ) rappresenta una tappa di conoscenza obbligatoria al riguardo, e merita maggiore attenzione da parte di tutti. Ad esempio per quanto attiene le obbligazioni, ovvero i vincoli giuridici tra due o più persone derivanti da legge o da contratto, stabilisce : Art. 1176 – Diligenza nell’adempimento - Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata. Art. 117 – Obbligazione di custodire L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include anche quella di custodirla fino alla consegna. Lo svolgimento della attività dipende anche dallo schema contrattuale : uno schema chiaro agevola la realizzazione e le condizioni di sicurezza. Art. 1311 – Nozione di contratto Il contratto è l’accordo di due parti che per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Art. 1322 – Autonomia contrattuale - Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla lgge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli si tutela secondo l’ordinamento giuridico. Art. 1325 – Indicazione dei requisiti - I requisiti del contratto sono : 1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Art. 1375 – Esecuzione di buona fede – Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. - Appalto e subappalto Datori di lavoro e lavoratori autonomi, svolgono la loro attività prevalentemente in appalto e/o subappalto; il Codice civile stabilisce le nozioni. Art. 1655- Nozione di appalto - L’appalto è il contratto col quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. I contratti di appalto vengono fatti per l’esecuzione di un lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo a corpo o a misura. L’appalto prevede quindi due figure : l’appaltatore ( o imprenditore ) e l’appaltante ( o committente ). Il carattere distintivo dell’appalto rispetto al contratto d’opera manuale è che, l’appaltatore al contrario del lavoratore autonomo ( o artigiano ), da vita ad una organizzazione d’impresa, con prevalente impiego di lavoro subordinato, mentre nel contratto d’opera l’artefice, in genere svolge il lavoro da se medesimo ed eventualmente con i membri della propria famiglia. In base al fatto che il committente dell’opera o del servizio sia un soggetto privato oppure un soggetto con personalità giuridica pubblica, il contratto di appalto può essere privato o pubblico. Per gli appalti privati non sono previste forme rigorose di contratto di appalto : le parti ( private ) godono cosi della libertà negoziale di scegliere la forma che ritengono più opportuna per regolare i loro interessi . Invece per quanto riguarda l’appalto pubblico, come tutti gli contratti in cui una delle parti è costituita da pubblica amministrazione deve essere stipulato per iscritto secondo i canoni di legge. Effettivamente il contratto d’appalto è caratterizzato dalla presenza di un soggetto creditore, (ovvero il committente) dell’obbligazione principale, consistente nella prestazione del fare, e di un soggetto debitore, ovvero l’appaltatore. Art. 1656 – Subappalto- L’appaltatore non può dare in sub-appalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente. Art. 1670 – Responsabilità dei subappaltatori – L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. Art. 205 – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose - Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. - I soggetti del lavoro Art. 2060 – Del lavoro – Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali. Art. 2082 Imprenditore – E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Art. 2083 – Piccoli imprenditori – Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Art. 2086 – Direzione e gerarchia nell’impresa L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro – L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questo articolo assume particolare importanza perché per la prima volta, si sono precisati, a livello generale, i connotati del dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro. Benché integrata con la specifica legislazione di prevenzione e protezione, sotto il profilo teorico, il disposto dell’art. 2087, presenta, ancora oggi, il perno attorno al quale ruota il sistema generale della sicurezza, considerate le sue caratteristiche di norma aperta ovvero con oggetto non predeterminato e destinato a variare nel tempo. L’articolato deve essere implementata con gli obblighi previsti dal D.lvo 626/94 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti , ovvero responsabili di cantiere, o capocantiere o capo squadra. Come noto il D.lvo 626 prescrive misure da adottare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro; le prescrizioni si riferiscono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti che dirigono o sovrintendono le attività. La norma prevede anche che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Art. 2094 – Prestatore di lavoro subordinato - E’ prestatore di lavoro subordinato che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Art. 2095 – Categorie dei prestatori di lavoro – I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Art. 2105 – Obbligo di fedeltà – Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. - I costi della sicurezza e le attività di coordinamento per eliminare le interferenze Sempre in merito all’appalto e subappalto, soprattutto in riferimento alla attività di collaborazione e coordinamento tra committente e imprese appaltatrici – sub-appaltatrici per eliminare le interferenze, bisogna ricordare quanto previsto dal D.Lvo 626/94 , cosi come modificato e integrato dall’art. 1 comma 910 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( Finanziaria 2007 ) e dalla legge 3 agosto 2007 n. 123. In ossequio a quanto previsto dal D.Lvo 494/1996 e dal D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222, prima di dare inizio alle attività è necessario prendere accurata conoscenza del progetto della sicurezza composto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal Committente e dei vari Piani Operativi di Sicurezza predisposti dai vari appaltatori e/o sub-appaltatori. Anche nei contratti di subappalto, devono essere specificati i costi della sicurezza, tenendo conto che gli stessi sono passanti, ovvero dal PSC tra committente ed appaltatore, proporzionalmente si riverberano nel contratto tra appaltatore e subappaltatori. Le nuove disposizioni legislative impongono che vengano prese, preliminarmente, in considerazione tutte le interferenze che possono insorgere tra le varie imprese, al fine di eliminare o almeno ridurre , a condizioni accettabili, i rischi da queste derivanti. Art. 7 Contratto di appalto o contratto d’opera 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima : a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2.Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell’opera complessiva; 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto d’appalto o d’opera. 3.bis L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-appaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL 3.ter Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro prevista dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e subappalto, di cui agli articoli 1559, 1665 e 1656 del Codice Civile , devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. - Il Codice penale Ovviamente non si può tralasciare il Codice penale ( edizione originaria in G.U. 28 ottobre 1930 n. 253 suppl . ), fonte di notevoli disposizioni in materia di responsabilità derivante dalla sicurezza. Si riportano qui di seguito gli articoli ritenuti più attinenti : Art. 3 – Obbligatorietà della legge La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovavano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri , si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale. Art. 40 – Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Art. 43 – Elemento psicologico del reato Il delitto : è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’anagrafe preveduto e voluto come conseguenza della promozione od omissione. è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo , stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. Art. 437 – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Art. 449 – Delitti colposi di danno Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 451Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, a al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 516 Altro riferimento importante è costituito dal disposto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 , conosciuta come Statuto dei Lavoratori che prevede : Art. . 9 Tutela della salute e dell’integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica - Disposizioni contro il lavoro irregolare e tessera di riconoscimento per i lavoratori Si riportano infine i disposti della legge 3 agosto 2007 n. 123 ( Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia - GU serie generale n. 185 del 10.08.2007 ) e del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 ( Documento unico di regolarità contributiva - GU serie generale n. 279 del 30.11.2007 ) - Legge 123 / 2007 Art. 5 –Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per al tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del decreto - legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 , come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero o settimanale, di cui agli articoli 4, 7, e 9 del D.Lvo 8 aprile 2004 n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro……. Art. 6 Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici 1.Nell’ambito della svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori…. ……il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300…… - D. M. 24 ottobre 2007 Art. 1 Soggetti obbligati …..Ai sensi della vigente normativa il DURC ( Documento unico di regolarità contributiva ) è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi, e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia. La effettiva realizzazione delle condizioni di sicurezza, esige l’impegno di tutti i soggetti coinvolti ed impone che vengano attuate numerose misure di carattere educativo ( formazione continua e informazione ), tecnico ( adeguamento tecnologico ), organizzativo e di controllo preventivo. Bisogna che ciascuno sia preparato al lavoro ed agisca, senza sottovalutazioni, in coordinamento con altri, conoscendo norme e comportamenti di sicurezza, ovvero secondo la buona tecnica.

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