INDENNIZZO AI RISPARMIATORI TRUFFATI di Francesco Bochicchio

28 febbraio 2019

INDENNIZZO AI RISPARMIATORI TRUFFATI di Francesco Bochicchio

Il Governo giallo-verde ha stabilito l’indennizzo ai risparmiatori truffati, vale a dire a quelli che hanno subito danno da comportamento illecito delle banche, che arriva fino al 95% per le obbligazioni subordinate ed al 30% per le azioni.
Angelo De Mattia, illustre ed acuto commentatore, ha subito lamentato la sussistenza di aiuti di Stato, che ci creerebbe problemi con l’UE, come in effetti è trasparito da ambienti comunitari.
Ma è un’osservazione del tutto erronea.
Le obbligazioni subordinate sono forma di debito obbligazionario, sia pure con la clausola di subordinazione che la rende forma di investimento ibrida ed equiparabile ai titoli rischio, ma il tutto con presentazione quanto meno dubbia ai risparmiatori: quando poi il ricorso ad esse era generalizzato e di massa con emissioni continue da parte della stessa Banca, era facilmente congetturabile che il tutto originasse da una discrasia tra presentazione ai risparmiatori da un lato e dall’altro esigenza di computarle tra i mezzi propri. Vi era quindi una profonda e lacerante forzatura istituzionale, pacifica e (ri)conoscibile da tutti gli esperti, necessaria per ricorrere al risparmio diffuso mantenendo i conti presentabili: era una forzatura non commendevole ma tale da costituire un peccato veniale, quanto vi era la pacifica convinzione del salvataggio totale delle banche, dal che dipendeva l’aspettativa legittima e ragionevole nel pagamento delle stesse obbligazioni subordinate: ciò prima del recepimento in Italia e della correlata entrata in vigore della (sciagurata) normativa “bail-in” , che ha escluso il loro salvataggio, oltre a limitare fortemente, in generale, il salvataggio delle stesse banche.
Le azioni sono al di fuori della logica di salvataggio, anche precedente, quale titolo pacificamente di rischio e quindi tale da incorporare la partecipazione ad un’operazione finanziaria di natura imprenditoriale. Esse sono state vendute in modo altrettanto scorrette, come le obbligazioni subordinate -nel momento in cui la sottoscrizione delle azioni era necessaria per ricevere o mantenere fidi bancari-, ma, a differenza di queste, non vi era alcun affidamento dei titolari in un loro salvataggio.
La tutela degli azionisti truffati in caso di insolvenza delle banche è pertanto configurabile quale salvataggio di Stato a differenza delle obbligazioni subordinate emesse prima dell’entrata in vigore della normativa “bail-in”.
Però l’inganno resta anche per loro ed è certamente tale da rendere la loro volontà viziata in modo irrimediabile.
Una tutela del risparmio in tutte le forme, quale quella di cui all’art. 47 della Costituzione, non può non riguardare anche i casi di lesione della corretta formazione della decisione di investimento.
Ma con una normativa che vieta gli aiuti di Stato, spazio non vi è: è una normativa demenziale, come lo scrivente non si stanca mai di ripetere, ma è in pieno vigore fino a quando non si abbia il coraggio di cambiarla, anche ribellandosi all’Europa.
Fino a quando non si abbia tale coraggio, la tutela degli azionisti truffati è piena sì, ma solo sul paino obbligatorio, mentre non lo è affatto su quello reale, vale a dire non scatta in caso di insolvenza.
Gli strumenti di tutela legislativa non in contrasto con la normativa “bail-in” possono consistere nella previsione di una precedenza degli azionisti truffati rispetto a categorie di creditori non meritevoli ed agli investitori istituzionali che hanno utilizzato il patrimonio proprio e non dei risparmiatori:
Altri strumenti possono consistere nella destinazione “ope legis” al loro rimborso delle somme ricavate da azioni di responsabilità nei confronti di tutti coloro che hanno contribuito al dissesto della Banca, dagli esponenti in poi: la normativa qui potrebbe introdurre strumenti di particolare rigore con forme di inversione dell’onere della prova in capo agli esponenti ed a tutti coloro che hanno cooperato con questi.
Non sarebbe affatto una deroga irragionevole alla normativa generale, in quanto all’esatto contrario si tratta non di fare una scelta tra chi ha distrutto la Banca e chi ne è stato truffato, ed infatti questa scelta è già rinvenibile nell’ordinamento, ma solo di renderla effettiva e dotata di tutela reale.

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