INDENNIZZO AI RISPARMIATORI TRUFFATI di Francesco Bochicchio
28 febbraio 2019
Il Governo giallo-verde ha stabilito l’indennizzo ai
risparmiatori truffati, vale a dire a quelli che hanno subito danno da
comportamento illecito delle banche, che arriva fino al 95% per le obbligazioni
subordinate ed al 30% per le azioni.
Angelo De Mattia, illustre ed acuto commentatore, ha subito
lamentato la sussistenza di aiuti di Stato, che ci creerebbe problemi con l’UE,
come in effetti è trasparito da ambienti comunitari.
Ma è un’osservazione del tutto erronea.
Le obbligazioni subordinate sono forma di debito
obbligazionario, sia pure con la clausola di subordinazione che la rende forma
di investimento ibrida ed equiparabile ai titoli rischio, ma il tutto con
presentazione quanto meno dubbia ai risparmiatori: quando poi il ricorso ad
esse era generalizzato e di massa con emissioni continue da parte della stessa
Banca, era facilmente congetturabile che il tutto originasse da una discrasia
tra presentazione ai risparmiatori da un lato e dall’altro esigenza di
computarle tra i mezzi propri. Vi era quindi una profonda e lacerante forzatura
istituzionale, pacifica e (ri)conoscibile da tutti gli esperti, necessaria per
ricorrere al risparmio diffuso mantenendo i conti presentabili: era una
forzatura non commendevole ma tale da costituire un peccato veniale, quanto vi
era la pacifica convinzione del salvataggio totale delle banche, dal che
dipendeva l’aspettativa legittima e ragionevole nel pagamento delle stesse
obbligazioni subordinate: ciò prima del recepimento in Italia e della correlata
entrata in vigore della (sciagurata) normativa “bail-in” , che ha escluso il
loro salvataggio, oltre a limitare fortemente, in generale, il salvataggio
delle stesse banche.
Le azioni sono al di fuori della logica di salvataggio,
anche precedente, quale titolo pacificamente di rischio e quindi tale da incorporare
la partecipazione ad un’operazione finanziaria di natura imprenditoriale. Esse
sono state vendute in modo altrettanto scorrette, come le obbligazioni
subordinate -nel momento in cui la sottoscrizione delle azioni era necessaria
per ricevere o mantenere fidi bancari-, ma, a differenza di queste, non vi era
alcun affidamento dei titolari in un loro salvataggio.
La tutela degli azionisti truffati in caso di insolvenza
delle banche è pertanto configurabile quale salvataggio di Stato a differenza
delle obbligazioni subordinate emesse prima dell’entrata in vigore della
normativa “bail-in”.
Però l’inganno resta anche per loro ed è certamente tale da
rendere la loro volontà viziata in modo irrimediabile.
Una tutela del risparmio in tutte le forme, quale quella di
cui all’art. 47 della Costituzione, non può non riguardare anche i casi di
lesione della corretta formazione della decisione di investimento.
Ma con una normativa che vieta gli aiuti di Stato, spazio
non vi è: è una normativa demenziale, come lo scrivente non si stanca mai di
ripetere, ma è in pieno vigore fino a quando non si abbia il coraggio di
cambiarla, anche ribellandosi all’Europa.
Fino a quando non si abbia tale coraggio, la tutela degli
azionisti truffati è piena sì, ma solo sul paino obbligatorio, mentre non lo è
affatto su quello reale, vale a dire non scatta in caso di insolvenza.
Gli strumenti di tutela legislativa non in contrasto con la
normativa “bail-in” possono consistere nella previsione di una precedenza degli
azionisti truffati rispetto a categorie di creditori non meritevoli ed agli
investitori istituzionali che hanno utilizzato il patrimonio proprio e non dei
risparmiatori:
Altri strumenti possono consistere nella destinazione “ope legis”
al loro rimborso delle somme ricavate da azioni di responsabilità nei confronti
di tutti coloro che hanno contribuito al dissesto della Banca, dagli esponenti
in poi: la normativa qui potrebbe introdurre strumenti di particolare rigore
con forme di inversione dell’onere della prova in capo agli esponenti ed a
tutti coloro che hanno cooperato con questi.
Non sarebbe affatto una deroga irragionevole alla normativa
generale, in quanto all’esatto contrario si tratta non di fare una scelta tra
chi ha distrutto la Banca e chi ne è stato truffato, ed infatti questa scelta è
già rinvenibile nell’ordinamento, ma solo di renderla effettiva e dotata di
tutela reale.