GIUSTIZIA, NUOVE NORME SULL’APPELLO, QUESTA VOLTA LA CDL NON HA SBAGLIATO – di Mario Gragnani del 16 Gennaio 2006

20 gennaio 2006

GIUSTIZIA, NUOVE NORME SULL’APPELLO, QUESTA VOLTA LA CDL NON HA SBAGLIATO – di Mario Gragnani del 16 Gennaio 2006

Nei giorni scorsi il Senato ha approvato la legge che rende inappellabili da parte del Pubblico Ministero le sentenze di proscioglimento. Su questo si è scatenata una certa protesta da parte dell’opposizione e dei giudici di cassazione.
Ma si tratta di un provvedimento sostanzialmente giusto, che molti di noi avvocati vicini al partito socialista avevamo sollecitato. Questa norma non fa altro che attuare il principio secondo cui nessuno puo’ essere processato piu’ volte per lo stesso fatto.
Se, rinviato a giudizio e processato in primo grado, vengo assolto la vicenda dovrebbe essere chiusa fatta salva ovviamente la ricorribilità per cassazione della sentenza per violazione di legge.
A nostro parere la legge e’ costituzionalmente legittima poiché gli interessi del pubblico ministero e dell’imputato non sono assimilabili: non vi è pertanto violazione del principio di uguaglianza.
Resta da capire tuttavia la ragione per la quale la maggioranza abbia voluto inquinare questo provvedimento con un paio di altri aspetti del tutto privi di senso se non apertamente idioti.
Innanzitutto l’art. 1 comma 2 della nuova legge prevede l’inappellabilità (anche da parte dell’imputato) delle sentenze che hanno applicato la sola pena dell’ammenda. A parte l’oggettiva scarsità di questo tipo di sentenze che le rendeva immeritevoli di un intervento legislativo, non si vede perché esista un solo caso nel quale se vengo giudicato colpevole (e solo poi condannato all’ammenda) non posso fare ricorso quando tutti gli altri “colpevoli” possono farlo: potrei avere interesse ad una pronuncia di assoluzione anche su di un reato non particolarmente grave. L’art. 3 introduce l’obbligo per il p.m. di richiedere l’archiviazione se la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in sede di ricorso contro l’ordinanza di custodia cautelare. C’e’ già un organo deputato a valutare la congruità di un’accusa e di una richiesta di rinvio a giudizio: il g.i.p.. E’ più che sufficiente.
Infine è stato inserita nel codice la formula americana secondo cui l’imputato è condannato se risulta colpevole aldilà di ogni ragionevole dubbio: siamo certi che l’inserimento di questa frase nel codice non cambi nulla. Ogni giudice anche oggi affermerà di avere condannato l’imputato perché convinto della sua colpevolezza: che poi l’imputato sia colpevole davvero è ben altra questione. Insomma la CdL questa volta non ha sfigurato. Peccato non abbia saputo limitarsi ad un paio di articoli.

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