COMUNICATO STAMPA, L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA DEL 28 DICEMBRE

28 dicembre 2016

COMUNICATO STAMPA, L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA DEL 28 DICEMBRE

COMUNICATO STAMPA

Il Tribunale dei Roma in composizione collegiale, presieduto dal dott. Francesco Mannino, giudice relatore dott. Francesco Remo Scerrato, ha rigettato il reclamo proposto dal Segretario Nazionale del PSI on. le Riccardo Nencini avverso la decisione del Giudice di primo grado che accogliendo le istanze di alcuni iscritti e dirigenti del partito (on. Angelo Sollazzo, Sen. Roberto Biscardini, sen. Gerardo Labellarte, Aldo Potenza e Pieraldo Ciucchi tutti assistiti dagli avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Silvio Di Lalla) aveva sospeso l’efficacia esecutiva  delle delibere adottate  in occasione del Congresso di Salerno del PSI.

Gli iscritti e dirigenti del PSI si sono fermamente opposti allo svolgimento del Congresso del 15,16 e 17 aprile sul presupposto che mancasse la platea congressuale ossia il numero degli iscritti cui fare riferimento per la determinazione dei delegati al congresso. I ricorrenti, tra l’altro, hanno denunciato la mancata coincidenza delle entrate per tesseramenti con il numero degli iscritti, la modifica delle regole statutarie senza ricorrere alle relative procedure ed infine hanno denunciato anche l’incompatibilità del segretario on.le Riccardo Nencini a ricoprire contestualmente la carica di segretario del PIS e di viceministro della Repubblica cosi come espressamente vietato dallo statuto.

Il Tribunale dei Roma, oltre a ritenere condivisibile la condotta degli iscritti, che hanno deliberatamente evitato di ratificare  una situazione  non legittima, ha ritenuto  sussistere il loro interesse a che la platea congressuale fosse determinata in base alle regole che gli associati si erano dati.

I ricorrenti hanno lamentato la partecipazione al congresso di un numero di delegati esorbitante rispetto agli iscritti aventi diritto al voto. I delegati al congresso andavano individuati in base alle disposizioni statutarie, in misura proporzionale agli iscritti al partito (uno ogni 30 iscritti). I numero dei delegati al congresso di Salerno del PSI, secondo i ricorrenti, non trova riscontro nel numero degli effettivi tesserati, con conseguente alterazione degli equilibri previsti per la determinazione delle materie da sottoporre  alle decisioni congressuali e per l’adozione delle relative deliberazioni.

Il Tribunale ha accolto integralmente la tesi degli iscritti e dirigenti del PSI che hanno promosso ricorso avverso lo svolgimento del congresso e nel bilanciare i diversi interessi ha sancito che il protrarsi dell’efficacia esecutiva delle decisioni assunte dal congresso può certamente arrecare danno agli interessati pregiudicando irreversibilmente  l’interesse degli associati alla loro partecipazione a al loro contributo allo svolgimento dell’attività politica secondo le regole previste dallo statuto e dall’ordinamento comprimendo il loro diritto garantito dal’art. 18 della costituzione. Per il Tribunale l’adozione della misura  cautelare invocata  non impedisce al partito di proseguire la propria attività attraverso la reviviscenza degli organi preesistenti fino ad un prossimo congresso regolarmente convocato e svoltosi.

In altre parole il congresso di Salerno e ogni decisione assunta è sospesa, è sospesa anche l’elezione del segretario del PSI mentre rivivono tutti gli organismi già eletti nel precedente congresso di Venezia

Viva soddisfazione dei ricorrenti che sottolineano la singolarità della decisione che non ha precedenti nella storia dei partiti politici

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